ASR, TNC, uff. 15, 1623, pt. 3, vol. 97, fols. 367r-v, 378r, 368r
Regesto
1623/08/29
Archivio di Stato di Roma (ASR)
La congregazione segreta dei pittori e scultori decide di prendere 50 scudi a società d'ufficio, per la festa di San Luca; di deputare
Trascrizione
[Fol. 367r]
Die 29 Augusti 1623
Fu fatta Congregatione Segreta delli Sig.ri Pittori, et Scul-
tori nella Chiesa di San Luca nelle solite stanze
di San Luca nella quale interv[en]nero
cioe
L'Ill' Sig.r
Il Sig.r
Il S.r
Il Sig.r
Il Sig.r
[I]l Sig.r
Il Sig.r
[Il S]ig.r
[Il] Sig.r
Il Sig.r
Il Sig.r
Il Sig.r
Il Sig.r
Il Sig.
Nella quale Congregatio[n]e fu decretato Che si piglino
cinquanta scudi à Compagnia di offitio [et] viva voce
et à questo furno [d]eputati il S.r
[Fol. 367v]
Grammatica
[de]lla Congregatione segreta et generale et della loro Chiesa
et altre facolta sopra di cio necessarie et op-
portune et presi che saranno si debbano
consignare à detto Sig.r
l[e]ngo accio l'impieghi nella [fe]sta di San
Luca prossima à venire
Item furno deputati li Sig.ri
ca
con li deputati delli Sig.ri [Ra]ccamatori per la
unione con la nostra Congregatione conf[or]me al memoria-
le da loro dat[o] nell'anteced[e]nte Congregatione
Segreta con li capitoli stesi da essi Sig.ri
duto
da loro sottoscritto et a mè consegnato del teno-
re etc. et essi Sig.ri Raccamatori accettando detti Capitoli
si riferirà in Congregatione
Item fu decretato che si facci l'ordine al Sig.re
Lilii
dro da se
[Fol. 378r]
Advocato et un altro al Sig.r
di scudi dicere
Cornice
[Fol. 368r]
Patti, e conditioni, con le quali piacendo alli SS:ri Racamatori saranno accettati, et ammessi nella nostra Congregatione
de Pittori, e Scultori di
che godano li nostri Confratelli.
Primo Che devino estinguere il debito annuale che pagano all'Appaltatore de Camera per causa del Monte del quatrino
di maniera che dal detto quatrino siano essenti affatto, come da altri pesi che vi fossero, et che in ogni caso, che
provenisse per fatto loro di molestia alla detta Congregatione etiam che fossero nel corpo della ragione, in tal caso l'accet-
tatione, et unione non habbia loco, et per detta accettatione, ne à detto Appaltatore, ne ad altra persona quanto si sia
privilegiata, etiam per fatto del Prencipe non si acquisti mai ragione alcuna contro detta Congregatione ne meno pre-
giudicato alli loro statuti, Moti proprii de sommi Pontefici, et decreti concessegli, e da concedersegli, e non altrimente.
Secondo: Che non entrino se non li Capi di Casa, e bottega, che fanno lavori da loro, e non li lavoranti (come gli altri Botte-
gari delli nostri essercitii) e che paghino l'introito per ciascheduno, conforme li Statuti nostri.
Terzo: Che paghino li dua per Cento di tutti li lavori, che stimaranno, come dispone il nostro Breve, e Statuti, con sottopo-
nersi in tutto, e per tutto all'osservanza di quelli.
Quattro: Che sia cura loro spedire un Breve da Nostro Signore che dia facoltà à noi di poterli accettare con le conditioni sopradette poiche
il nostro Breve non parla se non de Pittori, e Scultori, la minuta del qual Breve sia da noi vista, e consi-
derata prima che si passi, intendendo aggiungere la pena à quelli che non verranno alla Congregatione per più
facilità delli negotii, e servitio della nostra Chiesa, et altre cose, come si dirà nel Breve etc.